Vademecum per i rimborsi durante l’emergenza Coronavirus

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]L’emergenza Coronavirus ha imposto limiti alla quotidianità dei cittadini ed importanti limitazioni relative alle attività lavorative e professionali di tutti i tipi.

Il Governo, per fare fronte a questa situazione di emergenza ha emesso, in breve successione temporale, una serie di provvedimenti che hanno comportato importanti limitazioni di grande impatto su tutte le attività dei cittadini e anche sulla vita delle imprese, in particolare sulle piccole e medie imprese molto diffuse in Italia.

“L’Adoc non può certamente ritenersi pienamente soddisfatta delle decisioni prese dal Governo a tutela dei Consumatori. Risulta esserci molto lavoro da fare. Ci sono ancora molte incongruenze e molte situazioni non normate che potrebbero inevitabilmente creare contenziosi. Se per esempio ho prenotato una vacanza di piacere e il mio volo parte regolarmente la compagnia aerea sembrerebbe non essere costretta al rimborso. Peccato che in seguito all’ultimo Dpcm non è possibile lasciare il comune di domicilio” – afferma Roberto Tascini, Presidente dell’Adoc. – Per non parlare della situazione di mense e asili nido, lasciata completamente alla decisione delle Amministrazioni Comunali. Continuiamo ad auspicare una presa di coscienza del problema da parte del Governo nel Decreto annunciato per il mese di aprile.”

L’intento di questa guida è fornire indicazioni concrete ai cittadini consumatori, informandoli sui loro diritti e su ciò che è possibile fare ricorrendo una serie di situazioni.

Saranno esaminati i principali provvedimenti emessi dal Governo, individuandone gli articoli di rilievo per i consumatori, realizzando un vademecum che accompagni i cittadini/consumatori nel difficile momento attuale, al fine di risolvere questioni pratiche di diverso genere ed in differenti ambiti: dalla possibilità di ottenere rimborsi rispetto a viaggi o biglietti di vario genere acquistati (ad esempio biglietti del treno, di spettacoli, o eventi, di viaggi, ecc.) sino alla sospensione del pagamento bollette e mutui.

Si tratta di provvedimenti che cambiano velocemente, col mutamento delle condizioni generali del Paese ma tutte le sedi Adoc restano a disposizione dei cittadini consumatori per ogni esigenza di informazione o di gestione delle pratiche.

In particolare è possibile contattare l’Associazione al seguente indirizzo email: info@adocnazionale.it

Inoltre l’ADOC è vicina a tutti i cittadini consumatori Italiani presente in tutti i territori attraverso le sedi regionali e locali dell’Associazione presenti in tutto il territorio nazionale. Per trovare la sede Adoc più vicina e comoda a cui rivolgersi è possibile utilizzare il seguente link https://www.adocnazionale.it/dove-siamo/.

I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO

Il Governo ha fronteggiato l’emergenza con una serie di provvedimenti, i principali:

  • DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (e decreti attuativi).
  • Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020) – decreto legge n.9, approvato il 28 febbraio 2020 dal Consiglio dei ministri.
  • Il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (G.U. Serie Generale n.53 del 02/03/2020) interviene in diversi ambiti, di seguito le principali misure previste di interesse per i cittadini/consumatori
  • P.C.M. 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • Il Presidente del Consiglio con Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.
  • DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

ESAME PROVVEDIMENTI NORMATIVI

 Il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 (G.U. Serie Generale n. 53 del 02/03/2020) interviene in diversi ambiti, di seguito le principali misure previste di interesse per i cittadini/consumatori

  1. Ambito: Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”.

Il decreto, rivolgendosi a persone fisiche (cittadini) e persone giuridiche (imprese anche piccole), prevede per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), che sono sospesi:

  • i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a:

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;

atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali;

“rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”.

IMPORTANTE: La scadenza di questi versamenti è prorogata al 31 maggio 2020.

il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;

  • il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
  • il pagamento dei diritti camerali.

  • estensione della sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti – prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio -anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

  • Proroga dei termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. Professionisti ed operatori economici ovunque ubicati sul territorio nazionale avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

  1. Ambito: Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria.
  • sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  1. Ambito: Settore turistico

Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.

Di particolare importanza è l’art. 28 relativo al “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici” che prevede:

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
  2. a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
  3. b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  4. c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  5. d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio   come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  6. e) dai soggetti  che  hanno  programmato  la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell’articolo  3  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo  ai  contratti  di trasporto  da  eseguirsi  nel  periodo  di  efficacia  dei   predetti provvedimenti;

 

  1. f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
  2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
  3. a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
  4. b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
  5. c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
  6. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
  7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.
  8. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da   COVID-19   nelle   aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6.  In   caso   di   recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
  9. In relazione alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
  10. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
  11. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell’articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n.  593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.
  12. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio nonché’ l’articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

D.P.C.M. 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro    e    Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Il Presidente del Consiglio con Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede interventi in diversi ambiti:

  1. Ambito: Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese
  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

IMPORTANTE : Il consumatore che ha concluso contratti di soggiorno, contratti di acquisto biglietti spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, biglietti per accesso a  musei  e agli  altri  istituti  e luoghi della cultura ( biblioteche e  archivi,  aree e  parchi archeologici,  complessi monumentali) sospesi  a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  (Decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020) deve inviare una richiesta di rimborso di quanto corrisposto entro il 17 aprile 2020 con raccomandata a/r o tramite PEC  allegando copia del titolo di acquisto ( ART 88 D. L. 18/2020).

Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso deve provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione. (ART 88 D.L. 18/2020).

L’ ART 88 D.L.18/2020 si applica dall’ 8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 salve diverse previsioni contenute nelle singole misure e da eventuali ulteriori decreti attuativi.

  • moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

IMPORTANTE:

  1. a) sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (art. 67 L. 18/2020).
  2. b) sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. (art 68 L. 18/2020) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

– POLIZZE AUTO:

la validità delle polizze RC auto con scadenza fino al 31 luglio 2020 è prorogata di ulteriori 15 giorni (art 125 – 2 comma D.L. 18/2020);

POSTE E TELECOMUNICAZIONI:

  • gli operatori postali procedono alla consegna del servizio postale relativa agli

1) invii raccomandati;

2) agli invii assicurati

3) e alla distribuzione dei pacchi,

mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. (art 108 – 1 comma D.L. 18/2020).

IMPORTANTE: Adoc consiglia di fare molta attenzione alla posta lasciata nelle relative cassette postali in quanto la consegna equivale a notifica dell’atto effettuata positivamente nei confronti del destinatario con tutte le conseguenze di legge.

MULTE

Per quanto riguarda le multe relativa agli illeciti previsti dal codice della strada dall’entrata in vigore del D.L. 18/2020 e fino al 31 maggio 2020, il pagamento è ridotto del 30% se viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. (art 108 D.L. 18/2020)

Saranno adesso esaminati i vincoli imposti ai cittadini consumatori dai decreti emessi dal Governo e le misure adottate che consentono di richiedere rimborsi per determinate specifiche attività (beni e/o servizi) ed anche gli ulteriori rimborsi possibili in base, oltre che ai decreti, anche alla normativa già vigente (codice civile e codice del consumo).

Inizialmente i limiti sono stati imposti dal Governo (D.P.C.M. 8 marzo 2020) solo su alcuni territori: regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Adottando le seguenti misure:

  1. a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  2. b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  3. c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  4. d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché’ delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai   giochi   olimpici   o   a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
  5. e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);
  6. f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  7. g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  8. h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e  le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ della frequenza delle attività scolastiche e  di  formazione superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché’ i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità  di  svolgimento  di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  in medicina generale, nonché’  delle  attività  dei  tirocinanti  delle professioni    Al fine di mantenere il   distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  9. i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  10. l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  11. m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private  ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalità  telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi preferibilmente con  modalità  a  distanza  o,  in  caso  contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d);
  12. n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  13. o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalità  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d),  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  14. p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché’ del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  15. q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
  16. r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché’ gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.  La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  17. s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  18. t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui  all’articolo  121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso gli uffici periferici della motorizzazione  civile  aventi  sede  nei territori di cui al presente  articolo;  con  apposito  provvedimento dirigenziale è disposta, in  favore  dei  candidati  che  non  hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione  della  sospensione,  la proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Inoltre il decreto Cura Italia ha esteso a tutta Italia i provvedimenti che prima valevano solo per le zone rosse e che vietano, per legge, tutti spostamenti tranne ricorrendo 4 motivi, che devono essere comprovati tramite autocertificazione e sono: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità; motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Inoltre i decreti hanno imposto ulteriori divieti quali: le vacanze, tutte le manifestazioni sportive, ogni tipo di evento, la frequentazione di palestre, corsi, scuole, università, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, la chiusura di musei, bar, ristoranti e della maggior parte dei negozi. Restano aperti e garantiti solo i servizi essenziali, individuati in apposito elenco allegato ai decreti, tra cui: rivendite generi alimentari, farmacie, distributori di carburante, edicole, ottici, ferramenta, banche, poste, assicurazioni e trasporti, idraulici, elettricisti, ecc.

I decreti in alcuni casi e per specifiche situazioni dettano anche le regole per i rimborsi, per le stessa situazioni restano invece valide le normative già vigenti contenute nel Codice Civile e nel Codice del Consumo.

In base ai divieti imposti dai decreti, per i consumatori che non possono usufruire di un determinato servizio, ricorre la fattispecie dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista dall’art. 1463 del Codice Civile:

“Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

Trattandosi quindi di un servizio non erogato e non per colpa del consumatore ma in conseguenza dei divieti imposti dal Governo a seguito dell’emergenza sanitaria, il consumatore ha diritto di essere rimborsato.

Nessun risarcimento danni è invece dovuto vista la situazione di emergenza ed il fatto che la mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla. Quindi si al rimborso e no ad ulteriori risarcimenti danni.

VIAGGI FINO AL 3 APRILE 2020

In caso di trasferimenti aerei, ferroviari o marittimi il legislatore dell’emergenza è intervenuto con alcuni provvedimenti (dl 2 marzo 2020, n. 9) precisando che i divieti dell’Autorità integrano il caso di “impossibilità sopravvenuta” con la conseguenza che sussiste il diritto del viaggiatore di vedersi rimborsato l’intero costo del viaggio (se questo deve svolgersi entro il 3 aprile 2020).

I consumatori interessati devono richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta (ad esempio il titolo di viaggio). Suggeriamo, quindi, ai viaggiatori, anche se hanno già presentato al vettore una richiesta di rimborso, di ripresentarla, così da fare riferimento al decreto del 2 Marzo 2020 e specificare in quale situazione rientrano. Il vettore, entro quindici giorni dalla richiesta, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

VIAGGI SUCCESSIVI AL 3 APRILE 2020

Per i trasferimenti in aereo previsti per date successive al 3 aprile 2020 si applica la disciplina generale, cioè il Regolamento (CE) n. 261/2004 e quindi, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione. Il rimborso deve avvenire entro 7 giorni (non 15 come previsto nel decreto) ed è il passeggero a scegliere tra rimborso o imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale in data successiva a lui più conveniente (a seconda della disponibilità di posti). Quanto all’ulteriore compensazione pecuniaria, bisognerà valutare se la cancellazione del volo sia determinata da circostanze eccezionali o da semplici strategie commerciali dell’operatore.

Qualora, invece il volo sia confermato, bisognerà comprendere in quale situazione ci troveremo alla data prevista per la partenza per determinare il diritto del consumatore a recedere dal contratto: in simili casi, infatti (ad esempio viaggi estivi), pur comprendendo l’ansia di chi attualmente è preoccupato per gli sviluppi dell’emergenza, dobbiamo invitare i consumatori alla calma anche perché attualmente la normativa non consente di disdire questo tipo di viaggi.

 VIAGGI CONSENTITI

Per chi può ancora viaggiare e deve prendere un aereo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, oppure rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, se è la compagnia a cancellare il volo pur in assenza di specifici divieti sanitari, allora scatta il Regolamento (CE) n. 261/2004 e il passeggero ha diritto, a sua scelta, al rimborso entro 7 giorni o alla riprotezione su un volo successivo. Anche in questo caso, per valutare se sono dovuti anche gli indennizzi pecuniari previsti dalle norme europee, bisognerà valutare se la cancellazione del volo sia determinata da circostanze eccezionali o da semplici strategie commerciali dell’operatore.

TRASPORTO AEREO

Viaggi in aereo

Il rimborso non è dovuto (tasse aeroportuali a parte, che devono essere restituite) se il passeggero rinuncia in modo volontario a un volo che viene effettuato normalmente. La normativa europea prevede che il rimborso sia dovuto esclusivamente se è la compagnia aerea a cancellare il volo. È il passeggero a scegliere tra rimborso o imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale in data successiva a lui più conveniente. Ricordiamo che gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze

L’Enac ha però esteso il diritto al rimborso anche ai Paesi che applicano restrizioni nei confronti dei viaggiatori italiani. “I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo – si legge  nella nota dell’Enac – hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore”. Continua la nota “non hanno diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Regolamento del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore”.

Enac ha previsto che, in base a quanto disposto dall’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n.9, per i viaggi aerei:

  • la richiesta di rimborso/reclamo va in prima istanza rivolta alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o alle agenzie di viaggio/tour operator, ad esempio nel caso delle gite scolastiche;

IMPORTANTE: inviamo se possibile via Peci la richiesta così si evitano contestazioni sulla data di invio/ricezione della richiesta.

  • nel caso di pratiche commerciali scorrette attuate dal vettore nella procedura di rimborso occorre rivolgersi all’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it) per le opportune verifiche di competenza. Invece, nel caso il biglietto fosse stato acquistato fuori dall’Italia, si suggerisce di verificare le norme di riferimento e di tutela presenti nello Stato ove è avvenuto l’acquisto;

IMPORTANTE: segnalate all’Adoc eventuali pratiche commerciali scorrette così da poter intervenire anche come Associazione Consumatori. Questo l’indirizzo per le segnalazioni: info@adocnazionale.it

  • qualora il rimborso venisse negato e ciò comportasse una infrazione al Reg (CE) 261/04 (ad esempio mancato rimborso per la cancellazione di un volo) si potrà inviare, trascorse 6 settimane dalla presentazione della richiesta al vettore, un reclamo ad ENAC seguendo la procedura indicata sul nostro sito alla sezione “Diritti dei passeggeri”. Tale reclamo avvierà gli accertamenti dell’Ente ai soli fini sanzionatori nei confronti del vettore;

IMPORTANTE: Adoc può seguire il reclamo per i consumatori, contattata il seguente indirizzo per ogni criticità: info@adocnazionale.it

L’ENAC, infatti, in quanto Autorità di regolazione e controllo non si occupa delle richieste risarcitorie dei passeggeri e non fornisce consulenze legali sui singoli casi.

ABBONAMENTO TRASPORTI PUBBLICI (BUS, TRENO)

Pur essendo sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone i servizi di trasporto spesso sono rimasti attivi. Nel caso il servizio sia restato attivo non vi sono rimborsi previsti. Se invece il consumatore viene privato del servizio ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento non usufruita per impossibilità sopravvenuta.

 Rimborsi viaggi

TRENITALIA

I viaggiatori possono ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio, indipendentemente dalla tariffa, a seguito delle disposizioni nazionali in materia, giustificando il mancato viaggio con uno dei seguenti motivi:

  1. a) per quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza nelle aree indicate dal provvedimento;
  2. b) per viaggi programmati per partecipare a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi dalle autorità competenti;
  3. c) per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni emanate.

Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno.

IMPORTANTE: Trenitalia per effettuare la richiesta mette a disposizione un web forma su trenitalia.com

Per i treni regionali, il rimborso integrale può essere richiesto inviando il modulo via posta o via mail alle Direzioni Regionali/Provinciali di competenza della località di arrivo del viaggio. Per gli abbonamenti, i clienti sono invitati a conservare il proprio documento di viaggio.

La richiesta può essere inoltrata entro 30 giorni dalla cessazione delle situazioni indicate nei punti a e b o entro 30 giorni dalla data di partenza per il punto c.

Inoltre, in via autonoma per sensibilità sociale, Trenitalia ha garantito alla propria clientela il rimborso integrale, richiesto entro il 1° marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti (anche non rimborsabili), con qualsiasi data di viaggio e con qualunque destinazione.

IMPORTANTE: ADOC svolge l’attività di conciliazione paritetica con Trenitalia, procedura a cui ci si può rivolgere in caso di reclami/rimborso non accolto.

ITALO

Italo, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo sull’emergenza epidemiologica da COVID-19, informa i passeggeri che da oggi e fino al 3 aprile 2020:

garantisce a tutti i passeggeri che rinunciano ai viaggi da realizzarsi entro il 3 aprile 2020 il rimborso secondo le seguenti modalità illustrate di seguito.

Modalità di richiesta del rimborso:

Per i viaggi da e per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo 2020, mentre per i viaggi da e per qualsiasi altra zona del territorio nazionale sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 9 marzo 2020 (incluso).

Il Cliente, prima dell’orario di partenza, potrà richiedere il rimborso integrale del biglietto tramite Voucher utilizzabili per nuovi acquisti di biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro un anno dall’emissione del Voucher stesso.

La richiesta può essere effettuata:

  • chiamando il canale di contatto 060708 o
  • scrivendo alla mail cancellazioni@ntvspa.it

IMPORTANTE: ITALO richiede per la presa in carico del rimborso che le mail che riportino nel campo oggetto esclusivamente il codice Biglietto corretto e senza aggiunta di altri caratteri. inoltre, in caso di richiesta per più viaggi, è necessario inviare una mail (con le caratteristiche sopra specificate) per ciascun Codice Biglietto.

Il consumatore potrà in alternativa richiedere in autonomia sul sito italotreno.it il rimborso secondo le proprie condizioni tariffarie di contratto.

PACCHETTI TUTTO-COMPRESO

Il dl 2 marzo 2020 n.9, all’art. 28, 5 comma, stabilisce che per i pacchetti turistici “tutto compreso”, fino al 3 aprile 2020, a causa del divieto degli spostamenti imposti dal Governo, si applica l’art. 41 del Codice del Turismo che dà al consumatore la possibilità di recedere dal contratto.

In tali casi l’organizzatore può offrire al viaggiatore:

  • un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o
  • procedere al rimborso (nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del Codice), – emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.

IMPORTANTE: queste misure sono decise fino al 3 aprile 2020, per i viaggi successivi si dovrà attendere i prossimi decreti che fisseranno nuove regole in base all’evoluzione dello stato di emergenza sanitaria in essere.

VIAGGI SCOLASTICI E D’ISTRUZIONE

Anche per questi viaggi valgono le regole sopra dette: i Governo ha sospeso fino al 3 aprile 2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Essendo quindi ancora applicabile il dl 2 marzo 2020, n. 9 per i casi di sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione organizzati dalle scuole (sul territorio nazionale e all’estero), viene riconosciuto il diritto di recesso dei viaggiatori.

IMPORTANTE: il decreto indica che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

ALBERGHI

Il decreto cura-Italia, all’art. 88, estende le disposizioni previste all’articolo 28 del dl 2 marzo 2020, n. 9 anche ai contratti di soggiorno da svolgere entro il 3 aprile 2020. Pertanto, in caso di prenotazioni alberghiere il consumatore ha diritto alla restituzione delle somme versate (anche a titolo di anticipo o caparra), non essendo inadempiente il consumatore che rinuncia al soggiorno per i divieti imposti dai decreti emessi.

Invece, per i soggiorni ed i pacchetti turistici prenotati oltre il 3 aprile 2020 non è al momento possibile effettuare disdette, si dovrà attendere l’evoluzione dell’emergenza e le indicazioni che saranno date dal Governo con i successivi decreti.

CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI, EVENTI VARI

Essendo state sospese dai decreti del Governo in tutta Italia manifestazioni organizzate ed eventi pubblici o privati, compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici (ad esempio concerti,  cinema e teatri) il decreto cura-Italia, all’art. 88, 2 comma, prevede la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Pertanto i consumatori hanno diritto al rimborso presentando entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto apposita istanza di rimborso al venditore.

IMPORTANTE: alla richiesta di rimborso va allegato il relativo titolo di acquisto.

Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza: provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

IMPORTANTE: queste misure si applicano fino al 3 aprile 2020, data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020.

PARTITE DI CALCIO

Essendo sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, anche in questi casi si applicano le regole dell’impossibilità sopravvenuta: il consumatore ha diritto al rimborso (da parte del vettore) dei costi di trasferta di aereo o treno e da parte della società sportiva al rimborso del prezzo del biglietto e, in caso di abbonamento, alla quota parte del servizio non usufruito.

CONTRATTI RELATIVI A DIVERSE ATTIVITA’

 

NIDO, ASILO, MENSE SCOLASTICHE

Per questi servizi, avendo il decreto sospeso i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il consumatore può interrompere i pagamenti e chiedere la restituzione delle somme versate per il periodo in cui non può fruire del servizio.

Lo stesso vale per le mense scolastiche.

Anche per tutti i corsi di varia natura quali: corsi di lingua, cucina, musica ecc., vale la regola che, essendo sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone e gli assembramenti, non è possibile partecipare ai corsi. Pertanto il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti e richiedere la restituzione degli anticipi eventualmente versati per le ore di frequenza/lezioni non effettuate e per il periodo in cui non potrà usufruire del servizio.

In tutti i casi sopra esaminati, nel caso sia proposta l’attivazione di corsi a distanza, il consumatore può accettare o meno la nuova offerta di servizi e, nel caso decida di non accettare, deve comunicare per iscritto il suo rifiuto alla trasformazione dei servizi pattuiti.

IMPORTANTE: se è stato stipulato un contratto di finanziamento può essere interrotto il versamento delle rate ma dev’essere comunicato alla finanziaria per iscritto la propria volontà specificando l’impossibilità di frequentare.

FINANZIAMENTI PRIVATI

Su rate e finanziamenti privati il Governo non è intervenuto, va quindi valutato singolarmente ogni caso prima di sospendere i pagamenti.

IMPORTANTE: Adoc consiglia di farsi assistere prima di decidere il da farsi.

PAY TV

Va fatta una distinzione tra abbonamenti alla Tv satellitare privati o “business” (ad esempio per ristoranti, bar ecc.): in caso di abbonamenti business i divieti dell’Autorità potrebbero giustificare la sospensione dei pagamenti oppure il recesso dal contratto.

IMPORTANTE: ADOC consiglia di farsi assistere prima di decidere il da farsi.

ATTIVITA’ RELATIVE A MATRIMONI, FUNERALI, CELEBRAZIONI E COMPLEANNI

Avendo i provvedimenti del Governo vietati su tutto il territorio nazionale queste attività, comprese le cerimonie religiose, consegue che i relativi contratti (location, catering, fiori, fotografo, etc.) possono essere risolti dal consumatore.

Ricorrendo l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta il consumatore ha diritto al rimborso delle somme versate, compresi anticipi e caparre. Non è invece previsto alcun risarcimento di danni ulteriori non essendo l’inadempimento imputabile al fornitore.

SCI

Essendo stati chiusi gli impianti di sci relativamente agli abbonamenti stagionali e agli skipass i consumatori hanno diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non più utilizzato.

VEICOLI

BOLLO AUTO

Il bollo va pagato, essendo una tassa di possesso il pagamento non si interrompe, l’auto potrebbe comunque circolare per gli spostamenti consentiti.

ASSICURAZIONE RC AUTO

Allo stesso modo non è possibile la sospensione dei pagamenti in quanto l’auto deve essere coperta da assicurazione anche se parcheggiata sulla pubblica via. IMPORTANTE: vi sono contratti assicurativi che prevedono la sospensione delle coperture se si è certi di non utilizzare un veicolo che si trova parcheggiato in area privata e non aperta al pubblico.

REVISIONE AUTO

In considerazione dello stato di emergenza e dei divieti imposti alla circolazione, il decreto cura-Italia ha autorizzato fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

IMMOBILI

AFFITTO

Bisogna distinguere tra locazioni commerciali (ad es. negozi) e quelle ad uso abitativo.

Per le locazioni commerciali il decreto cura-Italia, all’art. 65, per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per gli altri contratti di locazione ad uso personale al momento non è possibile giustificare l’interruzione dei pagamenti, pur comprendendo le oggettive difficoltà dei consumatori.

RATA DEL MUTUO

Il decreto “cura-Italia”, all’art. 54, prevede la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo di 9 mesi (in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo previsto dall’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007) anche tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività̀ operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità̀.

 BOLLETTE – SOSPENSIONE

1-Le bollette non sono sospese su tutto il territorio nazionale, nessun decreto prevede lo stop generalizzato e su tutto il territorio nazionale.

Il decreto legge n.9, approvato venerdì 28 febbraio 2020 dal Consiglio dei ministri, fissava, come si ricorderà, la sospensione delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti fino al 30 aprile per i Comuni che per primi sono stati colpiti dal contagio, l’originaria “zona rossa”. Il decreto affida all’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arerà) il compito di attuare la sospensione temporanea delle bollette per quelle aree.

IMPORTANTE: lo stop resta solo per gli 11 Comuni della prima zona “rossa” quindi, le amministrazioni interessate dalla sospensione, sono: dieci in Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e una in Veneto (Vo’).

Il decreto prevede una sospensione fino al 30 aprile e l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) determinerà i provvedimenti attuativi per la sospensione temporanea fino alla fine di aprile dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, come anche dovrà disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento sospesi.

  • Il canone Rai è sospeso.

Inoltre l’articolo 4 del decreto legge n.9 stabilisce che il pagamento del canone Rai per gli undici Comuni interessati dallo stop temporaneo delle bollette, avverrà senza sanzioni e interessi in un’unica rata con la prima bolletta utile dell’energia elettrica pagata subito dopo la fine della sospensione.

  • Blocco dei distacchi per morosità.

Rinviati dal 10 marzo al 3 aprile le procedure di distacco per i clienti morosi. Per le bollette elettriche, la misura riguarda tutti i clienti in bassa tensione e per il gas tutti quelli con consumo non superiore a 200mila metri cubi standard (Smc che è il criterio di calcolo individuato per misurare la fornitura di gas). Inoltre alcune aziende hanno assunto proprie iniziative per essere vicine ai clienti che versano in difficoltà economica, prevedendo sospensioni temporanee in considerazione dell’emergenza da coronavirus.

Oltre a prevedere la sospensione dei distacchi che sono “congelati” fino al 3 aprile, ARERA ha previsto un allungamento per i contenziosi pendenti di luce, acqua e gas da 120 a 180 giorni del termine per le conciliazioni.

IMPORTANTE: contattate Adoc per maggiori informazioni o problematiche specifiche.

SCADENZA DOCUMENTI/RINNOVI

Relativamente ai documenti il decreto cura-Italia ha prorogato al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data

SCADENZA DOCUMENTI E RINNOVI

Un ulteriore problematica che i cittadini consumatori si trovano a affrontare in questo periodi di stop generalizzato è quella di non poter rinnovare documenti in scadenza. Relativamente a tale problematica il decreto Cura -Italia ha prorogato al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]