La legge n. 3 del 27/01/2012 ha introdotto la disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, al fine di risolvere lo stato di crisi contemperando gli interessi del debitore e del creditore.
Sovraindebitamento: i presupposti oggettivi e soggettivi
Il presupposto oggettivo per l’ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in una condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti.
Per essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento, l’unico soggetto previsto dalla legge è il consumatore (presupposto soggettivo) ovvero “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta.”
Gli altri soggetti che possono essere ammessi al procedimento sono, ad esempio:
- gli imprenditori commerciali non fallibili perché non soddisfano i requisiti dimensionali richiesti; dall’art. 1 della legge fallimento;
- gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l’attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da un anno;
- le start up innovative (escluse dal fallimento dal d.l n. 179/2012);
- gli imprenditori agricoli;
- i soci di società di persone (art. 147 legge fallimento);
- gli artisti e i professionisti;
- le società di professionisti;
- gli enti privati (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettanti, onlus e enti lirici) che non svolgano attività commerciale.
Sovraindebitamento, i soggetti abilitati a comporre la crisi
Il decreto n. 202/2014 ha rivisto la figura degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), che svolgono funzioni di consulenza legale e finanziaria e rivestono il ruolo di ausiliari del giudice, disponendo che possono costituire OCC gli enti pubblici in possesso dei requisiti di indipendenza e imparzialità, vale a dire:
- camere di commercio;
- ordini professionali (notai, avvocati, commercialisti, esperti contabili);
- comuni, province, regioni, città metropolitane;
- professionisti in forma individuale o societaria con i requisiti di cui all’art. 28 L.F.;
- notai nominati dal giudice delegato o dal tribunale.
Sovraindebitamento, i requisiti di ammissibilità e la proposta di accordo
Il debitore, con l’aiuto di un OCC, deve redigere una proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti, al fine di soddisfare i creditori.
La legge riconosce al debitore una certa libertà sul contenuto, i tempi e le modalità della proposta, ma fissa anche dei limiti precisi, per tutelare i creditori titolari di crediti particolari o muniti di cause legittime di prelazione.
Il debitore è libero di proporre:
- una dilazione di pagamento;
- la loro rimessione parziale;
- la divisione dei creditori in classi;
- il pagamento parziale dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, anche se con limiti precisi;
- l’affidamento del patrimonio a un gestore che provveda alla liquidazione e alla successiva ripartizione del ricavato;
- la datio in solutum di beni;
- di mandare all’incasso i crediti in favore degli stessi o di terzi;
- la cessione di crediti futuri.
La proposta non è ammissibile se:
- il debitore è sottoposto a procedure concorsuali;
- se nei cinque anni precedenti è già ricorso ad una procedura di liquidazione o di sovraindebitamento;
- se un accordo precedente ha avuto un esito negativo (risoluzione o revoca) per condotte a lui imputabili.
Se il patrimonio del debitore non garantisce la realizzazione concreta dell’accordo, soggetti terzi possono venire in suo aiuto conferendo beni, anche in garanzia.
Sovraindebitamento, il piano del consumatore
Il consumatore, in alternativa alla proposta di accordo, può proporre il c.d. piano del consumatore, che non richiede l’approvazione dei creditori ma una mera valutazione di fattibilità da parte del giudice, supportata da una relazione dell’OCC.
Per omologare il piano il Giudice deve limitarsi a verificare che sia fattibile, ammissibile, che il debitore sia meritevole e che non abbia compiuto atti per frodare i creditori.
Inoltre, dalla data dell’omologazione del piano i creditori anteriori ad esso non possono intraprendere o continuare azioni cautelari o esecutive, né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore.
Una volta omologato il piano è obbligatorio per tutti i creditori precedenti alla data di pubblicazione del provvedimento di omologa. I beni oggetto del piano non sono attaccabili dai creditori successivi.
Sovraindebitamento, il procedimento
L’unico soggetto legittimato al deposito è il debitore non fallibile e il consumatore, con la competenza che spetta al tribunale in cui il debitore ha la residenza o la sede, in caso di impresa.
Depositata la proposta, o il piano del consumatore, il giudice valuta l’ammissibilità e con decreto fissare un’udienza che deve tenersi entro i successivi 60 giorni, che deve essere comunicato ai creditori almeno 30 giorni prima del termine previsto affinché possano esprimere il loro consenso o dissenso.
È importante ricordare che dalla pubblicazione del decreto tutti gli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati dal giudice sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori.
Almeno 10 giorni prima dell’udienza i creditori devono esprimere il consenso o il dissenso all’accordo. La proposta è approvata se il consenso (vale il principio del silenzio assenso) è espresso dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. I creditori privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca possono esprimere il loro consenso solo in presenza di determinate condizioni. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado e i cessionari dei crediti da meno di un anno prima della proposta non possono pronunciarsi sulla proposta.
Se l’accordo è raggiunto l’organismo di composizione redige una relazione sui consensi espressi e la invia ai creditori che hanno dieci giorni per contestarla. Decorso questo termine l’OCC invia la relazione al Giudice, le eventuali contestazioni, il testo dell’accordo e l’attestazione di fattibilità.
Risolte le contestazioni il Giudice provvede ad omologare l’accordo e dispone in merito alla sua pubblicità.
Tra la proposta e l’omologazione non devono intercorrere più di sei mesi. Il reclamo contro il provvedimento che dispone l’omologazione è ammesso innanzi al Tribunale, che decide in camera di consiglio, senza il giudice che ha omologato la proposta.
L’accordo omologato è obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data della pubblicità del deposito della proposta. I creditori successivi non possono agire esecutivamente su beni oggetto della proposta.
Sovraindebitamento, revoca e risoluzione dell’accordo
L’accordo viene revocato d’ufficio dal Giudice se:
- il debitore non paga le amministrazioni e gli enti previdenziali entro 90 giorni dalla scadenze previste;
- emerge che durante la procedura il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori.
La revoca del piano del consumatore può essere richiesta anche dal creditore quando:
- il passivo del debitore è stato aumentato o diminuito con dolo o colpa grave;
- una parte dell’attivo è stata sottratta o dissimulata;
- sono state simulate con dolo attività del tutto inesistenti.
Il ricorso può essere presentato entro 6 mesi dalla data della scoperta e comunque entro un anno dalla scadenza stabilita per l’ultimo adempimento.
L’accordo cessa di avere effetti anche quando:
- viene risolto o il debitore non paga i crediti impignorabili e i debiti fiscali;
- se in seguito viene dichiarato il fallimento. L’accordo si risolve e i pagamenti, gli atti e le garanzie eseguite in forza di esso non possono essere sottoposte a revocatoria fallimentare.
I creditori possono chiedere la risoluzione dell’accordo, ai sensi dell’art 14 della legge 3/2012 se:
- il debitore non rispetta l’accordo;
- le garanzie promesse non vengono poste in essere;
- l’accordo non può essere eseguito per cause non riconducibili al debitore.
La risoluzione può essere proposta entro 6 mesi dalla scoperta o entro un anno dalla data dell’ultimo adempimento.