Sono in aumento le tipologie di spese scolastiche che danno luogo ad agevolazioni fiscali, come confermato da una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate: oltre ai costi di istruzione dei figli possono essere detratti dalle tasse anche i costi della mensa, delle gite scolastiche, del dopo-scuola, e le liberalità a favore degli istituti scolastici per determinati interventi di miglioramento, per le quali si può fruire di una detrazione o del cosiddetto school bonus.
Il beneficio fiscale per le spese di istruzione consiste in una detrazione del 19% dei costi dalle imposte per ogni figlio, sino a un massimo di spesa pari a 564 euro.
Detrazione spese di istruzione
Dal 16 luglio 2015 in poi è possibile detrarre non solo le spese per la frequenza di asili nido e per studi superiori, universitari e di specializzazione, ma tutte le spese scolastiche sostenute per la frequenza di istituti di ogni ordine e grado:
- asili nido;
- scuole dell’infanzia (cioè scuole materne);
- scuole primarie (ossia elementari);
- scuole medie inferiori;
- scuole medie superiori;
- università;
- master;
- scuole di specializzazione;
- dottorati di ricerca;
- corsi di perfezionamento.
Tra le spese di istruzione detraibili sono comprese, nel dettaglio:
- le tasse di iscrizione e frequenza;
- le spese per la mensa;
- i contributi obbligatori e quelli volontari;
- le erogazioni liberali appositamente deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenute dal contribuente con la specifica finalità legata alla frequenza scolastica;
- le spese per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il dopo scuola [3]: per queste ultime la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri enti rispetto alla scuola;
- le spese per gite scolastiche;
- le spese per l’assicurazione della scuola;
- ogni altro contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro, ecc…) deliberato dagli organi d’istituto.
Quando le spese vengono pagate direttamente alla scuola, non occorre che il contribuente esibisca la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico sia pagata direttamente a soggetti terzi (ad esempio all’agenzia di viaggio nel caso di una gita scolastica).
Non sono invece detraibili, purtroppo, le spese per l’acquisto di libri di testo e di materiale didattico e di cancelleria, né quelle di trasporto. Ad avviso dell’Adoc è necessario che anche tutte le spese sostenute per il materiale didattico, visto che l’esborso medio per studente si aggira sui 300 euro l’anno, una cifra non sostenibile per il 40% delle famiglie.
Come si calcola la detrazione
Il beneficio fiscale per le spese di istruzione consiste in una detrazione del 19% dei costi dalle imposte per ogni figlio, sino a un massimo di spesa pari a 564 euro: si possono dunque detrarre sino a 107 euro per studente.
Nei 564 euro sono compresi sia i costi di frequenza ed istruzione, che quelli per la mensa.
In merito agli asili nido, il costo massimo che può essere considerato è di 632 euro annui per figlio: poiché la detrazione è pari al 19%, significa che possono essere tolti dalle tasse 120 euro. Anche in questo caso nel tetto massimo di 632 euro sono compresi sia i costi di frequenza ed istruzione, che quelli per la mensa.
Non è previsto nessun importo massimo, invece, alla detrazione delle spese universitarie, o per la frequenza di master, dottorati o scuole di specializzazione post-universitaria, per le quali è in vigore una detrazione pari al 19% senza limiti.
La detrazione, però, vale solo se i corsi sono organizzati da un’università pubblica o privata e se sono assimilati, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione.
Se l’istituto frequentato è privato o estero, le spese non sono detraibili in misura superiore a quelle pagate per la frequenza in un’università pubblica.
I beneficiari della detrazione
Possono beneficiare della detrazione per le spese di istruzione:
- i genitori, riguardo alle spese sostenute per i figli a carico; ricordiamo che un figlio è considerato a carico se il suo reddito non supera 840,51 euro annui, a prescindere dalla convivenza o meno col genitore;
- il diretto interessato, cioè chi frequenta il corso di studio, per le spese da lui sostenute.
Detrazione spese di istruzione: compilazione 730 e documenti da conservare
I costi sostenuti vanno indicati, all’interno del 730/2017, nei righi da E8 a E10, con il codice 12, mentre le sole spese universitarie vanno indicate col codice 13.
Le spese d’iscrizione, di frequenza ed i costi sostenuti per la mensa devono essere opportunamente documentati, conservati ed esibiti in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Possono risultare idonei a dimostrare il pagamento i seguenti documenti:
- ricevute di pagamenti effettuati con bonifici bancari o postali;
- ricevute di pagamenti effettuati tramite conti correnti o bollettini postali;
- Mav relativi al pagamento del servizio mensa;
- attestazioni di pagamento rilasciate dall’istituto scolastico.
Possono essere comunque utilizzabili anche altri tipi di attestazione che dimostrino effettivamente l’avvenuto pagamento.
School bonus
Lo school bonus è un credito d’imposta previsto per le donazioni in denaro effettuate a favore delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private paritarie.
La donazione deve essere, però, finalizzata alle seguenti attività:
- realizzare nuove strutture scolastiche;
- ristrutturare, migliorare ed effettuare manutenzioni delle strutture scolastiche già esistenti;
- sostenere interventi di potenziamento dell’offerta formativa e di miglioramento dell’occupabilità degli studenti.
School bonus: come si calcola il credito
Il credito d’imposta deve essere calcolato su un tetto massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta ed è pari al:
- 65% della donazione, se effettuata negli anni 2016 o 2017;
- 50% della donazione, se effettuata nel 2018.
Lo school bonus può essere fruito in alternativa alla detrazione del 19% prevista per le donazioni a favore degli istituti scolastici e delle università.
Donazioni a favore di scuole ed università
Come appena accennato, per le liberalità a favore di scuole di ogni ordine e grado ed università, effettuate sotto forma di erogazioni in denaro, è possibile fruire di una detrazione pari al 19% della spesa.
La donazione deve essere però finalizzata alle seguenti attività:
- innovazione tecnologica;
- edilizia scolastica e universitaria;
- ampliamento dell’offerta formativa.
Nel dettaglio, possono essere beneficiari delle erogazioni in denaro:
- gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro;
- le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università.
Il beneficio della detrazione non è cumulabile con lo school bonus, né con la detrazione del 19% prevista per le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie (cioè materne, elementari, medie e superiori).