Rimborso per ritardo aereo, non valido se la causa è scontro con un volatile

La collisione tra un aeromobile e un volatile costituisce una circostanza eccezionale che può liberare il vettore aereo dal suo obbligo di compensazione in caso di ritardo prolungato di un volo

Tuttavia, allorché un esperto autorizzato a tale scopo abbia constatato dopo la collisione che l’aereo in questione è in grado di volare, il vettore non può giustificare il ritardo con la necessità di effettuare un secondo controllo

IL 10 agosto 2013 la sig.ra Marcela Pešková e il sig. Jirí Pešká hanno voluto recarsi a Orstava (Repubblica ceca) da Burgas (Bulgaria) utilizzando un volo operato dalla compagnia aerea ceca Travel Service. Prima di decollare per Ostrava, l’aeromobile che copriva tale tratta di volo aveva già effettuato la tratta da Praga a Burgas, da Burgas a Brno (Repubblica ceca) e da Brno a Burgas.

Durante la tratta da Praga a Burgas, è stato constatato il guasto tecnico ad una valvola. Per la risoluzione di tale guasto è stato necessario un intervento di un’ora e quarantacinque minuti. In seguito, secondo quanto afferma la Travel Service, l’aeromobile è entrato in collisione con un volatile all’atterraggio del volo da Burgas a Brno, circostanza che ha reso necessario il controllo tecnico dell’apparecchio. Tale controllo è stato in un primo tempo effettuato da una società locale abilitata a tale scopo. Tuttavia, il proprietario dell’aeromobile, la società Sunwing, ha insistito affinché un tecnico della Travel Service si recasse a Brno da un’altra città ceca per verificare se l’aeromobile era in grado di volare. In conclusione nessuno di tali due controlli ha riscontrato danni che avrebbero potuto mettere in discussione l’idoneità a volare dell’aeromobile.

In ragione di tali due incidenti inaspettati il volo della sig.ra Pešková e del sig. Pešká ha subito un ritardo all’arrivo a Ostrava di cinque ore e venti minuti.

La sig.ra Pešková e il sig. Pešká hanno successivamente adito l’Obvodní soud pro Prahu 6 (tribunale distrettuale di Praga 6, Repubblica ceca) per richiedere alla Travel Service il pagamento di un importo di 6 825 corone ceche (CZK) (circa EUR 250). A loro avviso il regolamento dell’Unione sulla compensazione dei passeggeri aerei [1], come interpretato dalla Corte di giustizia[2], concederebbe loro il diritto ad una compensazione del genere, poiché il loro volo è arrivato a destinazione con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore.

In tali circostanze, l’Obvodní soud pro Prahu 6 sottopone alla Corte diverse questioni. Il giudice ceco chiede in particolare se la collisione di un aeromobile con un volatile costituisca una circostanza eccezionale il cui sopravvenire può liberare la compagnia aerea dal suo obbligo di compensazione in caso di ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore. Infatti, secondo il regolamento e la giurisprudenza della Corte, il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare che il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Con la sua sentenza odierna, la Corte ricorda innanzitutto che possono essere considerati circostanze eccezionali ai sensi del regolamento gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo. Essa ricorda altresì che non costituisce circostanza eccezionale la prematura difettosità di alcuni pezzi di un aeromobile, essendo un problema tecnico del genere intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell’apparecchio. Infatti, la manutenzione e il buon funzionamento dell’aeromobile ricadono nella responsabilità del vettore aereo.

Per contro, la Corte dichiara che, non essendo una collisione tra un aeromobile e un volatile, e l’eventuale danno provocato da tale collisione, intrinsecamente legati al sistema di funzionamento dell’apparecchio, tale collisione non è, per la sua natura o per la sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugge, quindi, al suo effettivo controllo. Di conseguenza, la collisione tra un aeromobile e un volatile costituisce una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento.

In tale contesto, la Corte ricorda che il vettore aereo è liberato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria soltanto se può dimostrare, da un lato, che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, d’altro lato, che sono state messe in atto tutte le misure per evitare che le circostanze eccezionali cui tale vettore doveva far fronte comportassero la cancellazione o un ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore.

Per quanto riguarda la questione se la Travel Service abbia adottato tutte le misure del caso dopo la collisione per evitare il ritardo del suo volo, la Corte rileva che risulta che l’aereo di cui trattasi fosse stato controllato all’aeroporto di Brno da un esperto locale autorizzato a tale scopo in forza delle normative applicabili. In tali circostanze, la Corte ha considerato che un secondo controllo dell’aeromobile non fosse necessario al fine di verificarne l’idoneità al volo, con la conseguenza che il ritardo derivante da un tale controllo non può essere giustificato per quanto riguarda l’obbligo di compensazione previsto dal regolamento.

Per quanto riguarda la questione se la Travel Service abbia adottato tutte le misure del caso per evitare la collisione in questione, la Corte insiste sul fatto che tale vettore non può essere obbligato ad adottare misure che gli impongano di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa. Tuttavia, sebbene il vettore aereo possa essere tenuto ad adottare talune misure preventive al fine di ridurre o anche prevenire il rischio di eventuali collisioni con volatili, tale vettore non è responsabile del mancato rispetto da parte di terzi (quali, in particolare, i gestori degli aeroporti o i controllori di volo competenti) dei loro obblighi di adottare le misure preventive di loro competenza.

In ultimo, la Corte dichiara che, nell’ipotesi di un ritardo prolungato del volo, causato non solo da una circostanza eccezionale che non si sarebbe potuta evitare con misure adeguate alla situazione e che è stata affrontata dal vettore con tutte le misure del caso idonee a rispondere alle sue conseguenze (collisione dell’aeromobile con un volatile), ma altresì da un’altra circostanza il cui sopravvenire gli è imputabile (guasto tecnico dell’aeromobile), il ritardo imputabile alla circostanza eccezionale deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo di cui trattasi al fine di valutare se la parte del ritardo imputabile al vettore sia pari o superiore a tre ore e debba quindi essere oggetto di una compensazione pecuniaria.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

[1] Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

[2] Sentenza della Corte del 19 novembre 2009, Sturgeon (C-402/07 e C-432/07), v. anche CP n. 102/09.