Dal 1° luglio 2018 è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati. Con il recepimento della direttiva Ue 2015/2302, attraverso il Dlgs n. 62 del 21 maggio 2018, si introducono infatti regole più stringenti a tutela dei consumatori e si attribuiscono all’Antitrust nuovi poteri di accertamento delle violazioni e delle sanzioni.
Sono diverse le novità introdotte dal decreto legislativo di recepimento della nuova direttiva. La principale novità è rappresentata dall’estensione della portata applicativa delle disposizioni in materia di pacchetti turistici e di servizi collegati. A partire dal 1° luglio, difatti, ma anche le compagnie aeree, le imprese di trasporto passeggeri via aerea, terrestre, ferroviaria, marittima, così come le piattaforme online che offrono o vendono servizi turistici rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione della normativa, oltre alle agenzie di viaggio ed i tour operator.
Servizio turistico e pacchetto turistico: cosa significano?
Per servizio turistico si intende «il trasporto di passeggeri, l’alloggio, il noleggio di auto e di altri veicoli a motore e qualunque altro servizio turistico» mentre per pacchetto si intende la combinazione di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico, ai fini dello stesso viaggio purché combinati da un unico professionista. Sono “pacchetti” anche quei servizi conclusi con contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, purché acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, o pubblicizzati comunque con la formula del “pacchetto” (c.d. servizio turistico collegato). Lo stesso dicasi per quei servizi combinati entro le 24 ore dalla conclusione del primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione online.
Diritti del consumatore per acquisto di pacchetti turistici
Innanzitutto il consumatore ha il diritto di recedere senza corrispondere alcuna penale al professionista in caso di circostanze eccezionali e inevitabili. Potrà inoltre annullare la vacanza anche in assenza di circostanze straordinarie, con il riconoscimento delle debite penali all’organizzatore.
Il diritto di recesso senza penali potrà essere esercitato anche in presenza di un aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% (prima la soglia in vigore era del 10%): i consumatori che vorranno recedere per un incremento del prezzo del viaggio superiore all’8% rispetto all’importo pattuito non dovranno in alcun modo pagare delle penali. L’anticipo versato, in caso di disdetta, andrà restituito.
Inesatta esecuzione del pacchetto. In questi casi il viaggiatore avrà diritto a una riduzione del prezzo oltre all’eventuale risarcimento del danno subito e alla possibilità di recedere dal contratto. Il tempo di prescrizione per esercitare il diritto è di 3 anni per i danni alla persona mentre per altri tipi di danni da vacanza rovinata, gli anni a diposizione per far valere i propri diritti saranno 2.
Fallimento o sparizione dell’organizzatore. Il consumatore in questo caso dovrà essere totalmente rimborsato e laddove la vacanza fosse già iniziata, essere rimpatriato senza spese aggiuntive per qualunque viaggio all’estero e all’interno di un singolo Paese, Italia inclusa. Va ricordato che i contratti di pacchetti turistici sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o di fallimento, senza ritardo e su richiesta del viaggiatore, garantiscono il rimborso del prezzo versato per l’acquisto e il rientro immediato nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del turista, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del ritorno.
Infine un’ulteriore novità riguarda il modulo informativo standard che l’organizzatore e il venditore forniscono ai viaggiatori prima della conclusione del contratto sempre in termini di pacchetto turistico. Tra le informazioni precontrattuali da fornire al consumatore sono ricomprese anche una serie di informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti.
Esclusioni dalla disciplina
Non si applica la disciplina di settore a tutte quelle combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione medesima.
Sanzioni
In caso di violazione delle norme in esame da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi, fino alla cessazione dell’attività in caso di recidiva reiterazione. Competente alla irrogazione delle sanzioni è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
E’ opportuno inoltrare un reclamo all’organizzatore della vacanza lamentando tutti i disservizi e i disagi subiti, contattando anche l’Adoc per poter ricevere assistenza in caso di necessità.