L’Adoc invita a segnalare comportamenti scorretti

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]L’Adoc segnala che l’impossibilità sopravvenuta come causa di risoluzione dei contratti dei consumatori trova applicazione in due distinte fattispecie: nel caso di titoli di viaggio e pacchetti turistici opera l’art. 28 del D.L. 9 del 2.3.20 che consente di ottenere (entro 15 giorni!) un rimborso del corrispettivo o un voucher di durata annuali. A ciò sono assimilati i contratti di soggiorno in base all’art. 88 del Decreto “Cura Italia” introdotto ieri, che invece prevede il solo voucher di durata annuale per l’altra ipotesi relativa agli spettacoli di qualsiasi natura (inclusi cinema e teatri), musei e altri luoghi culturali. Ciò sino a quando vigono le disposizioni del DPCM 8.3.20 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.L. 23.2.20 n.6. Data l’importanza della fattispecie e data la sicura riottosità di società ed enti nel fare i rimborsi ed anche solo i voucher, l’Adoc invita i cittadini a segnalarci eventuali pratiche commerciali illecite o aggressive nella mancata ottemperanza a tali diritti in questa situazione eccezionale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]