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Come funziona la procedura?
Quando l’Organismo riceverà la tua domanda, la Commissione di Negoziazione, formata pariteticamente da un esponente dell’Associazione dei Consumatori firmataria e da un esponente dell’azienda coinvolta, discuterà del tuo caso e formulerà una proposta di soluzione che diverrà definitiva solo a seguito alla tua accettazione. La controversia in sede conciliativa viene decisa secondo equità, ha natura volontaria e gratuita. Tutta la procedura si esaurisce entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Al fine di agevolare la fruizione del servizio di Negoziazione Paritetica Paritetica ai consumatori stranieri, il servizio ADR è fruibile anche in lingua inglese.Quanto costa?
Il consumatore accede gratuitamente alla procedura di conciliazione. L’azienda, invece, è chiamata a corrispondere una piccola tariffa.VANTAGGI
La procedura è economica per il consumatore, semplice, rapida, trasparente e attivabile attraverso la compilazione della relativa domanda.
La procedura è su base volontaria: il consumatore è libero in ogni momento di ritirarsi dalla procedura di conciliazione e di accettare o meno la proposta conciliativa formulata dalla Commissione, senza conseguenze negative, o di rivolgersi alla giustizia ordinaria.
Ogni argomentazione, informazione o proposta relativa alla controversia fornita all’Adoc è coperta dalla riservatezza.
Il verbale ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.
Il tasso di soddisfazione con raggiungimento di un esito positivo è del 90% in media.
PROCEDURA
Gli organismi ADR di conciliazione paritetica basano la loro attività su protocolli sottoscritti tra le Associazioni dei consumatori e la singola azienda, che stabiliscono le regole cui le parti devono attenersi per risolvere le controversie.
La Commissione di conciliazione è composta, pariteticamente, da due conciliatori adeguatamente formati, uno in rappresentanza dell’azienda e l’altro indicato dall’Associazione dei consumatori prescelta dall’utente, oppure assegnato secondo un criterio turnario.
Per avviare la conciliazione è necessario, innanzitutto, che il consumatore presenti un reclamo scritto all’azienda; se questa non fornisce alcuna risposta entro i termini previsti dalla relativa Carta dei Servizi o se la stessa ha inviato una risposta ritenuta insoddisfacente dal cliente, si può attivare la procedura di conciliazione che si chiuderà entro un termine prestabilito che non supera, nei casi più complessi, i 90 giorni.