Biglietti aerei: il prezzo va indicato in modo chiaro e dettagliato

Le spese di annullamento chieste dalle compagnie aeree possono essere controllate riguardo al loro carattere abusivo

Inoltre, le diverse voci costitutive del prezzo finale da pagare alle compagnie aeree devono essere indicate separatamente

La compagnia aerea tedesca Air Berlin ha inserito tra le sue condizioni generali di contratto una clausola in forza della quale, se un passeggero annulla la prenotazione di un volo con tariffa economica o non si presenta all’imbarco di tale volo, dalla somma che gli deve essere rimborsata è prelevato un importo di EUR 25 a titolo di spese amministrative. Secondo il Bundesverband der Verbraucherzentralen (Unione federale tedesca delle centrali di consumatori) tale clausola è nulla in forza del diritto tedesco, dato che sfavorisca indebitamente i clienti. Inoltre, trattandosi dell’esecuzione di un obbligo ex lege, la Air Berlin non potrebbe esigere il pagamento di spese separate. Il Bundesverband ha quindi proposto, dinanzi ai giudici tedeschi, un’azione inibitoria nei confronti della Air Berlin.

Nel contesto della stessa azione, il Bundesverband contesta le pratiche della Air Berlin in materia di presentazione dei prezzi sul suo sito Internet. Infatti, nell’effettuare una prenotazione di prova on line nel 2010, il Bundesverband ha rilevato che le tasse e i diritti indicati erano molto inferiori a quanto effettivamente percepito  dagli aeroporti interessati. Secondo il Bundesverband tale pratica può indurre il consumatore in errore ed è contraria alle norme sulla trasparenza dei prezzi previste dal regolamento dell’Unione sulla gestione dei servizi aerei[1].

È in tale contesto che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) chiede alla Corte di giustizia di interpretare detto regolamento. Il Bundesgerichtshof ritiene, al pari del Bundesverband, che la clausola relativa alle spese amministrative pari a EUR 25, in caso di annullamento di una prenotazione di volo o di mancata presentazione sfavorisca indebitamente i clienti e sia pertanto nulla conformemente alle disposizioni di diritto tedesco che traspongono la direttiva dell’Unione sulle clausole abusive[2]. Il Bundesgerichtshof si chiede, tuttavia, se la libertà in materia di tariffe riconosciuta ai vettori aerei dal regolamento sulla prestazione dei servizi aerei osti a che una normativa nazionale che traspone il diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori trovi applicazione con riguardo a una clausola siffatta.

Con la sentenza pronunciata in data odierna la Corte risponde affermando che la libertà in materia di tariffe riconosciuta ai vettori aerei dal regolamento sulla prestazione dei servizi aerei non osta a che l’applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva sulle clausole abusive possa condurre alla dichiarazione di nullità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative forfettarie separate a clienti che abbiano annullato la loro prenotazione o non si siano presentati a un volo.

La Corte statuisce al riguardo che le regole generali che tutelano i consumatori contro le clausole abusive si applicano parimenti ai contratti di trasporto aereo.

Per quanto riguarda la trasparenza dei prezzi imposta dal regolamento sulla prestazione dei servizi aerei, la Corte precisa che, nel pubblicare le loro tariffe, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi e non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri.

La Corte afferma che la tariffa passeggeri, le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi, che compongono il prezzo finale da pagare devono sempre essere resi noti al cliente nella misura degli importi che essi rappresentano in tale prezzo finale. Se i vettori aerei avessero la scelta tra includere tali tasse, diritti, supplementi o altri diritti nella tariffa aerea passeggeri oppure indicare separatamente tali voci, l’obiettivo di informazione e di trasparenza dei prezzi cui mira il regolamento non sarebbe conseguito.

 

[1] Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008 L 293, pag. 3).

[2] Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993 L 95, pag. 29).